Chi può esercitare questa professione? Cosa può fare realmente uno psicologo?
Lo Psicologo è un professionista che, dopo la Laurea in Psicologia e il tirocinio di un anno, ha superato l'Esame di Stato e si è iscritto all'Albo Professionale della sua Regione. Senza l’iscrizione all'Albo non è possibile esercitare l’attività di Psicologo. Quindi il mestiere di Psicologo non si improvvisa, ma è frutto di un percorso di studi formativo e impegnativo. La Legge n°56 del 18 febbraio 1989 (Ordinamento della Professione di Psicologo), definisce: “La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.”
Lo psicologo clinico interviene in tutte le situazioni in cui le condizioni personali e la relazione con l'altro possono essere o diventare fonte di disagio e di difficoltà in ambiti sociali diversi: famiglia, scuola, coppia, lavoro. Lo Psicologo può fare diagnosi, valutazioni, interventi di prevenzione, ma non utilizza farmaci come metodologia di lavoro.
Lo Psicologo e lo Psichiatra sono due figure professionali diverse e da non confondere.
Lo Psichiatra è una persona laureata in medicina che ha ottenuto la specializzazione in psichiatria; ha competenze diverse dallo psicologo. La differenza sostanziale risiede soprattutto nel modo di vedere la persona e nell'approccio utilizzato; mentre lo psicologo guarda la persona nella sua globalità, evitando di concentrarsi solo sul disturbo, lo psichiatra focalizza la sua attenzione soprattutto sul sintomo cercando di risolverlo, esattamente come fa il medico.
Nell'adunanza del 27 e 28 giugno 1997, il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi ha approvato l'attuale stesura del Codice Deontologico degli Psicologi italiani abilitati, che in data 17 Gennaio 1998 è stata approvata, mediante referendum, dalla Categoria Professionale degli Psicologi iscritti agli Albi dei 21 Ordini territoriali italiani. Esso è pertanto entrato in vigore dal 16 febbraio 1998 e, sulla base di quanto previsto dalla Legge 56/89, dovrà essere periodicamente aggiornato, al fine di continuare ad esprimere nel tempo il sentire comune che la Comunità degli Psicologi percepisce rispetto a sé stessa nell'evoluzione della propria identità professionale complessiva.
L’articolo 3 in particolare definisce l’ambito di intervento dello Psicologo.
CODICE DEONTOLOGICO DEGLI PSICOLOGI ITALIANI
Capo I - Principi generali
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Articolo 3
Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità . In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l’uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale. Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.
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